Badasci, "Destiniamo la parte inutilizzata del credito NPR 2008/2011 in favore delle zone a basso potenziale!"
Mozione al Consiglio di Stato in Bellinzona
Gentile Signora Presidente,
Egregi Signori Consiglieri di Stato,
il quadriennio relativo al DL concernente lo stanziamento di un credito quadro di 19,5 Milioni di Franchi a complemento della Politica regionale federale sta finendo e gran parte dei fondi sono stati inutilizzati per vari motivi cosi come sono rimasti inutilizzati numerosi altri mezzi destinati alla Politica regionale.
Tutto ciò nuoce in particolare alle zone più discoste e meno favorite del Cantone che grazie alla politica regionale si attendevano un sostegno tangibile per lo sviluppo dei propri progetti.
La Legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale (vedi articoli allegati) definisce chiaramente le competenze e la possibilità di sostenere le zone più sfavorite del Cantone, definite dalla legge sulle zone a basso potenziale di sviluppo.
Il regolamento della Legge cantonale di applicazione per la legge federale sulla politica regionale all’Art. 3, precisa quali dovranno essere queste zone e stabilire nella Convenzione di programma che il Cantone stipula con la Confederazione quale sarà il sostegno dato.
La scelta avviene d’intesa con i Comuni e L’Ente regionale di sviluppo interessati.
Queste micro-realtà hanno subito più di altre un grave contraccolpo a causa dell’abrogazione della LIM. Numerose iniziative anche imprenditoriali si trovano spesso in difficoltà nel reperire fondi sufficienti per realizzare progetti che non rientrano ad esempio nelle filiere della politica regionale ma hanno un’importanza incontestabile e riconosciuta nella manutenzione del territorio, nel promuovere attività artigianali di media grandezza che non rientrano più nel finanziamento previsto dal fondo per la microimprenditorialità o per attività sociali/socioeconomiche, culturali, ecc.
La LIM era inoltre attenta ad assegnare a progetti già finanziati da altre leggi quei mezzi supplementari necessari per far decollare delle iniziative imprenditoriali nelle zone più periferiche, poiché era ben noto che la redditività degli investimenti era ed è in queste zone decisamente più bassa (es. occupazione negli alberghi ridotta a causa di una stagione più breve) e che anche le Banche pongono spesso limiti maggiori per l’assegnazione di crediti.
Per questi investimenti non entra in considerazione nemmeno l’Art. 14 della LPI il quale finanzia principalmente infrastrutture di base ed inoltre dispone di un fondo molto limitato e negli anni passati parzialmente utilizzato per le aggregazioni.
Per questi motivi, e come similmente si attua ad esempio per la Politica regionale nel Canton Vallese, si chiede al Consiglio di Stato di:
1) - Stabilire in tempi brevi, come permesso dalla legge e previsto dalla convenzione stipulata con la Confederazione per il Quadriennio 2008/11, quali sono le zone a basso potenziale di sviluppo del Cantone, di definire la politica di sostegno da attuare in questi territori e di prevedere adeguati mezzi finanziari nel DL del prossimo quadriennio;
2) - Inserire quanto previsto al punto 1 nella Convenzione programma che sarà prossimamente discussa con al Confederazione per la PR 2012/2015;
3) - Destinare i fondi inutilizzati del DL NPR 2008/2011 a favore di queste zone aumentando la dotazione di quanto previsto per il DL del prossimo quadriennio;
4) - Verificare la possibilità di affidare la gestione di questi fondi per le zone a basso potenziale agli Enti regionali di Sviluppo, come avviene da un decennio per i Fondi di promovimento regionale;
5) - Valutare il potenziamento dell’Art. 14 LPI con parte del fondo, mirato per le aggregazioni comunali all’interno di queste zone a basso potenziale ed al mantenimento delle infrastrutture di base costruite grazie alla LIM in tutte le regioni di montagna;
6) - Valutare la possibilità in aggiunta o in alternativa il rafforzamento del credito quadro previsto per la realizzazione di progetti regionali in base alla legge federale sull'agricoltura, Art. 93.
Con la massima stima,
Fabio Badasci
Gianni Guidicelli
Cleto Ferrari
Franco Celio
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Legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale
Autorità competenti
a) Consiglio di Stato
Art. 4 1L’applicazione della presente legge è di competenza del Consiglio di Stato. 2Esso ha in particolare i seguenti compiti: ….. f) definire le zone a basso potenziale di sviluppo e le relative strategie;
Sostegno a progetti
Art. 14 …. 2I sussidi previsti dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti limitazioni:…..
b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale
c) Zone a basso potenziale di sviluppo
(art. 4 cpv. 2 lett. f Legge)
Art. 3
1Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socio-economiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa. 2Esse sono stabilite nella Convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e l’Ente regionale per lo sviluppo interessati. 3Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a:
a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico esistente;
b) mettere in rete attività o beni isolati utili all’implementazione di catene di valore aggiunto o allo sviluppo di sinergie con i poli urbani.
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